Banner





Dimenticate le credenziali?
Nessun account ancora? Aderisci

Lo Statuto

 
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA


L’anno duemilanove, il giorno ventitre del mese di marzo, presso l’abitazione di Fiore Giacinto, in Altamura alla via Rapallo n. 25 con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si onviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
E’ costituita tra i Sigg.ri::
1. Fiore Giacinto nato ad Altamura, il 31.05.1979 ed ivi residente alla via Rapallo n.25 cod. fisc.FRI GNT 79E31 A225W;
2. Colonna Stefano nato ad Altamura il 08.03.1983 ed ivi residente alla via Rovereto n. 1 cod. fisc.CLNSFN83C08A225Q;
l’Associazione denominata: “Associazione Sportiva Dilettantistica Ultrattivi”.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Altamura (Ba) alla via Largo Francesco Saverio Nitti n.39 .
Art. 3
L’Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica delle attività sportive, ed in particolare dello sport del calcio a ivello nazionale ed internazionale, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive
della Federazione sportiva e dei suoi Organi.
Inoltre l’Associazione ha lo scopo di garantire la partecipazione attiva degli Associati alla gestione di squadre sportive ed in particolare di quelle di calcio, anche mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche, anche on-line, così che si identificano e
diventano, tutti allenatori, dirigenti e tifosi. Tale possibilità sarà riconosciuta anche ai sostenitori dell’Associazione.
Art. 4
I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell’associazione sono costituiti da:
a) tasse di ammissione dei soci;
b) contributi mensili (o annuali) dei soci;
c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana, Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
d) introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni, anche dei sostenitori.
Art. 5
Le norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sui diritti gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello statuto.
Art. 6
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione viene cosi costituito:
Presidente – Cassiere : Fiore Giacinto __________________________________
Vice Presidente – Segretario: Colonna Stefano ____________________________
Altamura, li 23.03.2009

STATUTO

Sezione I
Oggetto e scopo dell’associazione
Art. 1
E’ costituita l’ “Associazione Sportiva Dilettantistica Ultrattivi ”, in sigla A.S.D. Ultrattivi .
L’Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
L’Associazione ha sede in Altamura (Ba) alla via Largo Francesco Saverio Nitti n.39.
Art. 2
L’Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica delle attività sportive, ed in particolare dello sport del calcio a ivello nazionale ed internazionale, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione sportiva e dei suoi Organi. Inoltre ha lo scopo di garantire la partecipazione attiva degli Associati alla gestione di squadre sportive ed in particolare di quelle di calcio, anche mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche, di acquistare e gestire una squadra di calcio favorendo la
partecipazione attiva degli Associati, anche on-line, che si identificano e diventano così, tutti allenatori,dirigenti e tifosi. Tale possibilità sarà riconosciuta anche ai sostenitori dell’Associazione.
In particolare l'Associazione, allo scopo di favorire lo sviluppo del gioco del calcio, su scala nazionale e internazionale fra tutti gli appassionati di tecnologie della comunicazione, si propone:
a) di creare una nuova società, o acquistare e gestire una quota di controllo di una società di calcio, per consentire a tutti gli Associati la partecipazione attiva nella gestione della edesima società di calcio, partecipando in via telematica, tramite il sito Web, alla vita dell’Associazione;
b) di raccogliere sempre nuovi soci e/o sostenitori dell' Associazione e fornire le istruzioni necessarie ad agire per la creazione di una nuova società, o per l’acquisto e la gestione da parte dell'Associazione stessa della quota di controllo della medesima società;
c) di investire le risorse provenienti dagli Associati e da qualsiasi altra fonte soprattutto nella creazione di una nuova società, o nell' acquisto e gestione della quota di controllo della medesima società di calcio prescelta e nelle spese di gestione della Società stessa, per far sì che essa abbia le necessarie risorse per far fronte sia alle spese relative agli uomini ed alle strutture, sia alle altre spese decise dal Consiglio Direttivo in conformità delle indicazioni espresse dai soci;
d) di incoraggiare e promuovere la presenza di Associati nel Consiglio Direttivo della Società proprietaria della squadra di calcio prescelta o creata ex-novo, per consentire che la Società di calcio possa prendere in considerazione le visioni e le scelte strategiche di tutti gli Associati e/o sostenitori;
e) di promuovere, sviluppare e rispettare i diritti dei membri della comunità costituente l'associazione e delle persone in contatto con la stessa, avendo particolare cura nel fornire le necessarie informazioni agli Associati e/o sostenitori;
f) di condurre gli affari dell'Associazione in modo appropriato e trasparente.
Art. 3
I colori sociali sono Bianco – Rosso.
Art. 4
L’Associazione si affilia alla F.I.G.C. Federazione Italiana Gioco Calcio e agli Enti obbligatori preposti ai fini della promozione delle attività sportive, impegnandosi ad osservarne gli Statuti ed i regolamenti.
Art. 5
Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di
bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.
Art. 6
Le entrate sono costituite da:
a) quote associative annue o periodiche dei soci;
b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
c) eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Sportiva, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni, anche dei sostenitori.
Art. 7
L’associazione – in persona dei suoi soci e dei suoi organismi – potrà disporre delle strutture di sua proprietà e di proprietà di terzi, con la possibilità di procedere all’acquisto di beni immobili, mobili di quant’altro sia utile al conseguimento dell’oggetto sociale.
Art. 8
L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.
Sezione II
I Soci
Art. 9
Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono
dei requisiti del presentato.
Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Art. 10
Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale
Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all’art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto.
I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto alle citate lettere a) e b), del precedente articolo 6.
Art. 11
Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione;
b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva. Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall’Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.
Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
Art. 12
I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 19, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce
l’Associazione come da apposito Regolamento.
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.
Art.13
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente
stabilito dal Regolamento interno;
c) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.
Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso
della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente
convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato,
l‘Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di
radiazione.
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e senza la loro rivalutabilità.
Sezione III
Organi
Art. 14
Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
Art. 15
L‘Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è
convocata dal Presidente nella sede dell’Associazione a mezzo lettera A/R, tramite posta elettronica
certificata o altro mezzo idoneo che ne dimostri l’invio e l’ avvenuta ricezione, spedita ai soci,
almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea, al domicilio o recapito risultante dal
libro dei soci.
Nella lettere e/o comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della
seconda convocazione dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno.
La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di
otto giorni di cui sopra.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale per:
a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o
amministrativo dell’Associazione;
c) deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
d) deliberare sull’ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su
eventuali quote straordinarie;
e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del
Consiglio Direttivo o del Presidente.
L’Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà
più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso
deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da
comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima
Assemblea ordinaria utile;
d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;
e) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.
Art. 16
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due
terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la
presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
In ogni caso per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti
a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le
disposizioni di cui al successivo articolo 23.
Art. 17
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile
(o annuale) d’associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di
partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a
mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.
Art. 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in
assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.
Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento
e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal
Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente
articolo 16.
Art. 19
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria
candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea
dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione.
Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati
nell’articolo 9 del presente Statuto;
- non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
complessivamente superiori ad un anno, da parte delle federazioni sportive del C.O.N.I. o di
organismi sportivi internazionali riconosciuti.
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta
l’immediata decadenza dalla carica.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da
associati.
Si compone del Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, del Vice Presidente, nominato
dallo stesso Consiglio, e di altri 2 Consiglieri.
I1 Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere.
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni.
Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni
l’Assemblea per la sua sostituzione.
L’ incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Al
Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre
Società ed Associazioni Sportive nell’ambito della stessa disciplina sportiva.
La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei
Probiviri.
Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente
ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade
automaticamente dalla carica.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché
l’amministrazione ordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea. Il
Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta
richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni
connesse all’attività sportiva e amministrativa dell’Associazione e su quant’altro stabilito dallo
Statuto.
Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice
Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi
il Consiglio nomina il Presidente.
Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o
in assenza di quest’ultimo da un Segretario appositamente nominato.
Art. 22
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà
validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti,
società, istituti pubblici e privati.
Cura, altresì, l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.
Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.
Sezione IV
Scioglimento e liquidazione
Art. 23
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a
specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui
richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La
deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei
3/4 dei presenti aventi diritto al voto.
Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra
Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell’articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n.
289/2002.
Art. 24
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi saranno
sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 25
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e
regolamentari delle federazioni sportive del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali
riconosciuti e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.
Fiore Giacinto ____________________________
Colonna Stefano ____________________________
Altamura, li 23.03.2009